| Gazzetta Ufficiale N. 57
del 8 Marzo 2002
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria
2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1?febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie
e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo
I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente
paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni).
- Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita
e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti
di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione
nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque
finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei
contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche
da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque
venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante
delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per
la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica
pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale
o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo,
l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene
di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi
impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore
senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non
corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o
nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita',
il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di
vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano
alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso
utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della
cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore
ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi
al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente
beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore
e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali
di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare
nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto
dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore
al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato
anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento
della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto
o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita'
deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni
pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa,
dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non
poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta
entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile
al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo
non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta
installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita'
del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed
e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale
equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per
essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non
corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore
e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore
ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto,
ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al
venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi
i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare
eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese
irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse
difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo
possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere
effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare
notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene
e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono
ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo
con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera
e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una
congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra
una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili
o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione
o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente
effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la
somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il
venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile,
con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto
uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le
necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di
cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto
uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per
il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i
rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione
del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore
finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di
un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del
produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale
distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso,
salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi
esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile,
a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo
1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di
conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto
il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti
di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile
con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione
del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo
1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato
denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine
di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia
convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno
indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare
dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima
lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della
garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi
la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o
la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere
disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana
con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui
ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore
puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni).
- E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto
di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto,
i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere
fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare
la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma
primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario,
abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal
presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento
con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni).
- Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti
che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
Art. 2.
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si
applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la
consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui
all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1
del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
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