È «legittimo» il «controllo da parte di terzi della condotta del lavoratore al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ove lo stesso sia finalizzato alla tutela dei beni estranei al rapporto stesso». Lo ha detto la sentenza numero 1329 della Corte di Cassazione. In pratica, siccome lo Statuto dei lavoratori pone dei limiti solo per quanto riguarda la sorveglianza strumentale sull’attività dei lavoratori, il datore può servirsi di investigatori privati che si «appostano» in uno stabilimento termale, all’ingresso, al parcheggio o dove meglio credono, per verificare se il dipendente, che…
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