{"id":14268,"date":"2025-09-25T18:16:00","date_gmt":"2025-09-25T16:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.spiare.com\/blog\/?p=14268"},"modified":"2025-09-25T18:23:28","modified_gmt":"2025-09-25T16:23:28","slug":"uso-del-jammer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.spiare.com\/blog\/uso-del-jammer\/","title":{"rendered":"Uso del Jammer a Tutela delle Proprie Comunicazioni"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Sentenza n. 39279\/2018 della Cassazione: Il Principio di Alterit\u00e0 e la Liceit\u00e0 dell&#8217;Uso di &#8220;Jammer&#8221; a Tutela delle Proprie Comunicazioni<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Introduzione: Un Principio Chiarificatore nell&#8217;Era della Sorveglianza Tecnologica sull&#8217;uso del Jammer <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong><a href=\"https:\/\/simpliciter.ai\/app\/search\/public\/giurisprudenza\/477a2b40-5343-5b2c-b5ee-df5c61b6a2c0\/cassazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sentenza n. 39279, emessa dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione<\/a><\/strong> in data 16 maggio 2018 e depositata il 30 agosto dello stesso anno, rappresenta una pronuncia di fondamentale importanza ermeneutica nel campo dei delitti contro l&#8217;inviolabilit\u00e0 dei segreti. Essa ha tracciato un confine netto e logicamente argomentato tra la condotta penalmente rilevante di aggressione alla segretezza delle comunicazioni altrui e la condotta penalmente lecita di difesa delle proprie, con specifico riferimento alla fattispecie di cui all&#8217;articolo 617-bis del codice penale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;intervento della Suprema Corte si colloca in un contesto socio-tecnologico caratterizzato da una crescente proliferazione di strumenti di sorveglianza, come i cosiddetti spy-software, e, di riflesso, dalla diffusione di tecnologie di controsorveglianza, quali i disturbatori di frequenze noti come jammer. In questo scenario, la pronuncia risponde a una pressante esigenza di certezza del diritto, offrendo un criterio interpretativo chiaro in un&#8217;area segnata da una rapida e costante evoluzione tecnologica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 tuttavia indispensabile, per la corretta impostazione della presente analisi, procedere a una rettifica preliminare. Alcune banche dati e pubblicazioni accademiche associano erroneamente la sentenza in esame a tematiche inerenti al delitto di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell&#8217;art. 416-bis c.p., e in particolare al fenomeno della &#8216;ndrangheta. Tale associazione \u00e8 palesemente erronea. La quasi totalit\u00e0 delle fonti giuridiche specialistiche e delle massime ufficiali conferma in modo inequivocabile che l&#8217;oggetto esclusivo della sentenza n. 39279\/2018 \u00e8 l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 617-bis c.p. in relazione all&#8217;installazione e all&#8217;uso di un jammer. Questa precisazione metodologica \u00e8 cruciale per sgombrare il campo da equivoci e per fondare l&#8217;analisi su basi fattuali e giuridiche corrette, dimostrando la necessit\u00e0 di un vaglio critico delle fonti anche in ambito specialistico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il presente elaborato proceder\u00e0, pertanto, a un esame approfondito della pronuncia, partendo dall&#8217;inquadramento normativo della fattispecie incriminatrice, per poi analizzare nel dettaglio l&#8217;iter argomentativo seguito dalla Corte. Successivamente, verranno esaminati l&#8217;impatto della decisione sulla giurisprudenza successiva e le sue implicazioni pratiche, per concludere con una riflessione di carattere dottrinale sulle prospettive evolutive della tutela penale della riservatezza delle comunicazioni.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sezione 1: Inquadramento Normativo: L&#8217;Articolo 617-bis del Codice Penale<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analisi Testuale e Bene Giuridico Protetto<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;articolo 617-bis del codice penale, rubricato &#8220;Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafoniche o telefoniche&#8221;, punisce &#8220;Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ratio legis della norma, introdotta con la legge n. 98 del 1974, risiede nella volont\u00e0 di apprestare una tutela anticipata al bene giuridico della libert\u00e0 e della segretezza delle comunicazioni, presidiato a livello costituzionale dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-i\/titolo-i\/articolo-15\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">articolo 15 della Costituzione<\/a>. La fattispecie incrimina atti prodromici e preparatori rispetto alla lesione effettiva del bene, che troverebbe altrimenti sanzione nel precedente art. 617 c.p.. La scelta legislativa di utilizzare una formulazione volutamente generica per l&#8217;oggetto materiale della condotta (&#8220;apparati, strumenti&#8230;&#8221;) si \u00e8 rivelata particolarmente lungimirante. Questa &#8220;neutralit\u00e0 tecnologica&#8221; ha permesso alla norma di mantenere la propria efficacia nel tempo, adattandosi all&#8217;evoluzione tecnologica e consentendo alla giurisprudenza di sussumere sotto la fattispecie anche dispositivi impensabili all&#8217;epoca della sua introduzione, come i moderni spy-software. La stessa Cassazione, in altre pronunce, ha definito la norma una &#8220;categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Natura di Reato di Pericolo e di Mera Condotta sull&#8217;uso del Jammer<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel qualificare il delitto in esame come un reato di pericolo astratto e di mera condotta. Ci\u00f2 significa che la sua consumazione si perfeziona con la semplice installazione dell&#8217;apparecchiatura, purch\u00e9 questa sia oggettivamente idonea a raggiungere lo scopo di intercettare o impedire comunicazioni. Non \u00e8 quindi necessario che l&#8217;apparato venga effettivamente attivato, che funzioni correttamente, n\u00e9 tantomeno che si verifichi una concreta intercettazione o un reale impedimento di una comunicazione. Questa configurazione normativa evidenzia la chiara intenzione del legislatore di anticipare la soglia della tutela penale a uno stadio preliminare, sanzionando il mero sorgere del pericolo per il bene giuridico protetto.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Elementi Costitutivi della Fattispecie<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli elementi essenziali del reato sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La condotta:<\/strong> Consiste nell&#8217; &#8220;installazione&#8221;, termine da intendersi in senso ampio come qualsiasi attivit\u00e0 di predisposizione, montaggio o messa in opera che renda lo strumento potenzialmente operativo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>L&#8217;oggetto materiale:<\/strong> Come accennato, la dizione onnicomprensiva della norma permette di includere un&#8217;ampia gamma di dispositivi, da quelli pi\u00f9 tradizionali come gli scanner per le frequenze radio a quelli pi\u00f9 moderni e immateriali come i software spia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>L&#8217;elemento soggettivo:<\/strong> La fattispecie \u00e8 punita a titolo di dolo specifico. Per la sua integrazione non \u00e8 sufficiente la coscienza e volont\u00e0 di installare l&#8217;apparecchio (dolo generico), ma \u00e8 richiesto che tale condotta sia animata dalla finalit\u00e0 specifica di &#8220;intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni [&#8230;] tra altre persone&#8221;. Proprio questo requisito soggettivo funge da fondamentale &#8220;valvola di sicurezza&#8221; del sistema. In un reato di pericolo che punisce una condotta cos\u00ec anticipata, il dolo specifico agisce come un correttivo essenziale, evitando un&#8217;eccessiva dilatazione dell&#8217;area del penalmente rilevante. Esso sposta il baricentro dell&#8217;accertamento giudiziale dall&#8217;atto puramente materiale (l&#8217;installazione) all&#8217;intenzione dell&#8217;agente, che deve essere inequivocabilmente diretta a ledere la sfera comunicativa altrui. Sar\u00e0 proprio su questo elemento che la Cassazione fonder\u00e0 il suo ragionamento nella sentenza del 2018.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sezione 2: La Sentenza n. 39279\/2018 \u2013 Analisi del Caso e dell&#8217;Iter Argomentativo della Corte sull&#8217;uso del Jammer<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ricostruzione della Fattispecie Concreta<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebbene le fonti non riportino il testo integrale della motivazione, \u00e8 possibile ricostruire i tratti essenziali della vicenda processuale. Il caso riguardava un imputato condannato nei gradi di merito per il reato di cui all&#8217;art. 617-bis c.p., per aver installato e tenuto in funzione un dispositivo jammer all&#8217;interno della propria autovettura. La tesi difensiva, proposta in sede di ricorso per cassazione, verteva sul fatto che l&#8217;apparecchio non fosse finalizzato a impedire comunicazioni tra terzi, bens\u00ec a tutelare le proprie conversazioni (sia quelle tra presenti all&#8217;interno del veicolo, sia quelle telefoniche) da eventuali e temute attivit\u00e0 di intercettazione illecita.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>La Massima della Corte<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il principio di diritto enunciato dalla Sesta Sezione Penale, che costituisce il nucleo della decisione, \u00e8 stato il seguente:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall&#8217;art. 617-bis cod. pen., si configura solo se l&#8217;installazione \u00e8 finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni fra persone diverse dall&#8217;agente, per cui il delitto non ricorre nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;apparecchio <a href=\"https:\/\/www.spiare.com\/jammer.html\">jammer telefonico<\/a> [&#8230;] sia installato per impedire l&#8217;intercettazione di comunicazioni, sia fra presenti sia telefoniche, che riguardano anche il soggetto che predispone l&#8217;apparecchio&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analisi della Motivazione e il Principio di Alterit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;iter argomentativo della Suprema Corte si fonda su una rigorosa interpretazione letterale e sistematica della norma incriminatrice.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Il fulcro letterale e il requisito dell&#8217;alterit\u00e0:<\/strong> La Corte ha valorizzato in modo decisivo l&#8217;inciso finale della norma, &#8220;tra altre persone&#8221;. Questo sintagma non \u00e8 considerato un elemento descrittivo o pleonastico, ma il vero e proprio criterio discretivo della rilevanza penale della condotta. Il delitto sussiste solo se l&#8217;azione dell&#8217;agente \u00e8 diretta verso comunicazioni a cui egli \u00e8 completamente estraneo. Di conseguenza, se la finalit\u00e0 \u00e8 quella di proteggere dall&#8217;ascolto di terzi una comunicazione di cui l&#8217;agente stesso \u00e8, o si appresta a essere, partecipe, viene a mancare un elemento essenziale della fattispecie: l&#8217;alterit\u00e0 della comunicazione oggetto dell&#8217;azione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La collocazione sistematica:<\/strong> A ulteriore sostegno della propria tesi, la Cassazione ha correttamente inquadrato l&#8217;art. 617-bis c.p. nel novero dei delitti contro l&#8217;inviolabilit\u00e0 dei segreti. Un &#8220;segreto&#8221;, per sua stessa natura logica e giuridica, \u00e8 tale solo rispetto a chi non ne \u00e8 partecipe o depositario. L&#8217;agente che installa un jammer per tutelare le proprie conversazioni non sta violando un segreto altrui, ma sta legittimamente proteggendo il proprio. Questa lettura \u00e8 perfettamente coerente con la nozione consolidata di &#8220;intercettazione&#8221;, che presuppone la captazione occulta di un dialogo che si svolge <em>inter alios<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa decisione, pertanto, opera una sorta di &#8220;depenalizzazione selettiva&#8221; basata non sullo strumento utilizzato, ma sulla finalit\u00e0 dell&#8217;agente. La stessa condotta materiale (installare e attivare un jammer) pu\u00f2 essere penalmente lecita o illecita a seconda che il dolo specifico sia auto-protettivo o etero-offensivo. Ci\u00f2 comporta una significativa implicazione sul piano processuale: l&#8217;onere probatorio in capo all&#8217;accusa si aggrava, dovendo essa dimostrare non solo la mera installazione del dispositivo, ma anche la specifica finalit\u00e0 aggressiva verso le comunicazioni di terzi. La Corte, attraverso il principio di alterit\u00e0, riesce cos\u00ec a saldare l&#8217;interpretazione della norma penale con i principi costituzionali. La segretezza delle comunicazioni, garantita dall&#8217;art. 15 Cost., non \u00e8 solo un bene da proteggere dalle aggressioni, ma \u00e8 anche un diritto che include la facolt\u00e0 del singolo di adottare misure tecniche per difenderlo attivamente. Punire penalmente chi si difende da una potenziale ingerenza illecita costituirebbe un paradosso sistemico che la sentenza del 2018 ha sapientemente evitato.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sezione 3: L&#8217;Impatto sulla Giurisprudenza e le Implicazioni Pratiche sull&#8217;uso del Jammer<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il Contesto Giurisprudenziale Precedente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza del 2018 non nasce in un vuoto giurisprudenziale, ma si inserisce in un filone interpretativo gi\u00e0 orientato a sanzionare le condotte offensive verso la sfera comunicativa altrui. Le decisioni precedenti, pur non avendo affrontato direttamente il caso del jammer difensivo, avevano costantemente posto l&#8217;accento sul requisito dell&#8217;alterit\u00e0 come presupposto implicito della fattispecie. Esempi significativi includono la condanna per chi installa un apparecchio per registrare le telefonate del coniuge con terzi durante una separazione, o per chi utilizza uno scanner per intercettare le frequenze radio delle forze dell&#8217;ordine. In entrambi i casi, l&#8217;agente \u00e8 un soggetto terzo rispetto alla comunicazione captata. La tabella seguente sistematizza questa evoluzione, evidenziando come la sentenza del 2018 abbia reso esplicito un principio gi\u00e0 latente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td>Categoria di Condotta<\/td><td>Sentenza di Riferimento<\/td><td>Principio Affermato<\/td><td>Nesso con la Sentenza 39279\/2018<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Intercettazione tra Coniugi<\/strong><\/td><td>Cass. pen. n. 12698\/2003<\/td><td>\u00c8 reato installare un registratore per captare le telefonate del coniuge con terzi.<\/td><td>Conferma il focus sull&#8217;alterit\u00e0: la comunicazione \u00e8 &#8220;tra altre persone&#8221; (il coniuge e il terzo).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Ascolto Forze di Polizia<\/strong><\/td><td>Cass. pen. n. 13745\/2008<\/td><td>\u00c8 reato installare uno scanner per intercettare le comunicazioni radio della polizia.<\/td><td>La comunicazione \u00e8 interamente &#8220;tra altre persone&#8221; (gli operatori di polizia).<\/td><\/tr><tr><td><strong>Software Spia (Spyware)<\/strong><\/td><td>Cass. pen. n. 15071\/2019<\/td><td>L&#8217;installazione occulta di spyware su un dispositivo altrui integra il reato.<\/td><td>L&#8217;agente \u00e8 terzo rispetto a tutte le comunicazioni che transitano sul dispositivo spiato.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Uso del Jammer scopo Difensivo<\/strong><\/td><td>Cass. pen. n. 39279\/2018 (Focus)<\/td><td>Non \u00e8 reato se il fine \u00e8 proteggere le proprie comunicazioni dall&#8217;ascolto di terzi.<\/td><td>Introduce esplicitamente l&#8217;esimente basata sull&#8217;assenza di alterit\u00e0 e sul dolo specifico auto-protettivo.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Uso Offensivo di Jammer<\/strong><\/td><td>Cass. pen. n. 28084\/2024<\/td><td>\u00c8 reato se si prova che il fine era quello di impedire le comunicazioni altrui (es. polizia).<\/td><td>Applica e conferma il principio della 39279\/2018, ma lo distingue nel merito, portando a condanna.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aggiornamenti e Giurisprudenza Successiva: Il Consolidamento del Principio<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il principio affermato nel 2018 ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva, diventando un orientamento consolidato. Una recente sentenza della Cassazione (Sez. V, n. 28084 del 12 luglio 2024) ha richiamato esplicitamente la pronuncia n. 39279\/2018 per ribadire che il delitto sanziona unicamente la condotta finalizzata a intercettare o impedire conversazioni altrui.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, questa giurisprudenza successiva agisce anche come un &#8220;test di stress&#8221; per il principio, dimostrando che esso non costituisce una scriminante automatica. Nel caso del 2024, l&#8217;imputato \u00e8 stato comunque condannato perch\u00e9 gli elementi probatori (il disturbo delle comunicazioni radio della pattuglia che si intensificava con l&#8217;avvicinarsi del veicolo) dimostravano in modo inequivocabile che la finalit\u00e0 concreta non era una generica autotutela della privacy, ma l&#8217;impedimento delle comunicazioni delle forze di polizia al fine di eludere un controllo. Ci\u00f2 dimostra che i giudici sono tenuti a un accertamento rigoroso in fatto del dolo specifico, distinguendo tra una finalit\u00e0 difensiva e una finalit\u00e0 illecita.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Limiti della Scriminante e Concorso con Altre Norme<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 fondamentale sottolineare che la sentenza 39279\/2018 non legalizza l&#8217;uso dei jammer. Essa si limita a escludere la configurabilit\u00e0 del reato di cui all&#8217;art. <a href=\"https:\/\/def.finanze.it\/DocTribFrontend\/getArticoloDetailFromResultList.do?id={5113A98B-1903-41FE-A65E-66E14338617B}&amp;codiceOrdinamento=0000000000006179999900002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&amp;idAttoNormativo={2B29384C-338C-4788-98D2-5AB09937FE07}\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">617-bis c.p<\/a>. in presenza di una finalit\u00e0 meramente difensiva. La condotta, tuttavia, pu\u00f2 rimanere illecita sotto altri profili. Si delinea cos\u00ec una cruciale distinzione tra lo &#8220;scopo&#8221; dell&#8217;agente e l'&#8221;effetto&#8221; della sua azione.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Rilevanza Penale Residua:<\/strong> Anche se lo scopo \u00e8 lecito ai sensi dell&#8217;art. 617-bis, l&#8217;effetto indiscriminato di un jammer pu\u00f2 integrare altre fattispecie. In particolare, qualora il disturbo di frequenza provochi l&#8217;interruzione delle comunicazioni di servizi di emergenza, forze dell&#8217;ordine o soccorso sanitario, pu\u00f2 configurarsi il pi\u00f9 grave delitto di Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessit\u00e0, previsto dall&#8217;art. 340 c.p..<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Illeciti Amministrativi:<\/strong> Indipendentemente dalla rilevanza penale, l&#8217;uso, la detenzione e la commercializzazione di jammer sono quasi sempre vietati dal Codice delle comunicazioni elettroniche (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">D.Lgs. 259\/03<\/a>), che sanziona l&#8217;uso dello spettro radio senza la necessaria autorizzazione. Tali violazioni comportano significative sanzioni amministrative pecuniarie e la confisca del dispositivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sezione 4: Analisi Dottrinale e Prospettive Evolutive<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza si inserisce coerentemente nel dibattito dottrinale che promuove un&#8217;interpretazione tassativa e restrittiva delle norme penali, in ossequio al principio di legalit\u00e0. La decisione rafforza un modello di responsabilit\u00e0 penale saldamente ancorato al principio di colpevolezza, piuttosto che alla mera pericolosit\u00e0 oggettiva dello strumento utilizzato. La Corte si allontana da una logica che punisce la detenzione di un oggetto &#8220;pericoloso&#8221; in s\u00e9, per esigere invece la prova di una volont\u00e0 colpevole effettivamente diretta all&#8217;offesa di un bene giuridico altrui.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia opera un delicato bilanciamento di interessi: da un lato, riafferma la piena tutela penale per chiunque aggredisca la riservatezza delle comunicazioni altrui; dall&#8217;altro, riconosce uno spazio di liceit\u00e0 per l&#8217;autotutela della propria privacy, evitando di sanzionare condotte che, pur invasive, mirano a ripristinare un equilibrio potenzialmente violato da attivit\u00e0 di spionaggio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Guardando al futuro, l&#8217;approccio ermeneutico adottato dalla Cassazione, fondato sul dolo specifico e sul principio di alterit\u00e0, si dimostra particolarmente robusto e flessibile. In un panorama tecnologico in continua evoluzione, con sfide emergenti come lo spoofing GPS o le intercettazioni tramite intelligenza artificiale, un&#8217;interpretazione basata sull&#8217;intenzione dell&#8217;agente piuttosto che sulla mutevole natura dello strumento tecnologico appare l&#8217;unica in grado di fornire risposte giuridiche stabili e coerenti. Tuttavia, la chiarezza con cui la sentenza delimita l&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 617-bis potrebbe, come effetto indiretto, evidenziare la frammentariet\u00e0 del quadro normativo complessivo. Potrebbe emergere l&#8217;esigenza di un intervento legislativo volto a introdurre una fattispecie specifica che sanzioni in modo organico il &#8220;disturbo delle comunicazioni&#8221;, per colpire quelle condotte che, pur non rientrando nelle attuali previsioni, generano un significativo allarme sociale o un pericolo concreto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusioni sull&#8217;uso del jammer<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>sentenza n. 39279 del 16 maggio 2018 della Corte di Cassazione<\/strong> rappresenta una pietra miliare nell&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 617-bis del codice penale. Attraverso una rigorosa analisi letterale e sistematica, la Corte ha stabilito il &#8220;principio di alterit\u00e0&#8221; come criterio fondamentale per la configurabilit\u00e0 del reato: la condotta di installazione di apparecchiature \u00e8 penalmente rilevante solo se finalizzata a intercettare o impedire comunicazioni &#8220;tra altre persone&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di conseguenza, \u00e8 stata esclusa la punibilit\u00e0 per chi utilizza uno strumento di controsorveglianza, come un jammer, con il solo scopo di proteggere le proprie comunicazioni da ingerenze illecite. Questa decisione non costituisce una legalizzazione dello strumento, ma una precisa delimitazione della fattispecie penale basata sul dolo specifico dell&#8217;agente. Rimane infatti impregiudicata la possibilit\u00e0 di sanzionare la medesima condotta sotto altri profili normativi, sia penali (art. 340 c.p.) che amministrativi, qualora i suoi effetti ledano ulteriori beni giuridici, come la sicurezza e la funzionalit\u00e0 dei servizi di pubblica necessit\u00e0. La pronuncia, pertanto, offre un equilibrio tra la tutela della privacy altrui e il riconoscimento di un limitato diritto all&#8217;autotutela della propria, fornendo un criterio interpretativo essenziale per orientare la giurisprudenza di fronte alle complesse sfide poste dalla tecnologia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Domande Frequenti (FAQ)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Quando \u00e8 legale usare un jammer in Italia?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 legale quando utilizzato per proteggere le proprie comunicazioni, secondo la sentenza 39279\/2018.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cosa prevede l&#8217;art. 617-bis del codice penale?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Punisce chi installa apparecchiature per intercettare comunicazioni &#8220;tra altre persone&#8221;.<\/p>\n<div style='text-align:center' class='yasr-auto-insert-visitor'><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Sentenza n. 39279\/2018 della Cassazione: Il Principio di Alterit\u00e0 e la Liceit\u00e0 dell&#8217;Uso di &#8220;Jammer&#8221; a Tutela delle Proprie Comunicazioni Introduzione: Un Principio Chiarificatore nell&#8217;Era della Sorveglianza Tecnologica sull&#8217;uso del Jammer  La <a href=\"https:\/\/simpliciter.ai\/app\/search\/public\/giurisprudenza\/477a2b40-5343-5b2c-b5ee-df5c61b6a2c0\/cassazione\/\">sentenza n. 39279, emessa dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione<\/a> in data 16 maggio 2018 e depositata il 30 agosto dello stesso anno, rappresenta una pronuncia di fondamentale importanza ermeneutica nel campo dei delitti contro l&#8217;inviolabilit\u00e0 dei segreti. Essa ha tracciato un confine netto e logicamente argomentato tra la condotta penalmente rilevante di aggressione alla segretezza delle comunicazioni altrui e la condotta penalmente lecita di difesa delle proprie, con specifico riferimento alla fattispecie di cui all&#8217;articolo 617-bis del codice penale. 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Francesco Polimeni \u00e8 iscritto al Ruolo Periti ed Esperti dalla C.C.I.A.A. di Roma al numero *** RM-2368 *** quale \"Esperto in Sistemi di Prevenzione del Crimine\". Competenze chiave: - Bonifiche elettroniche e rimozione di dispositivi di sorveglianza - Consulenze tecniche per la prevenzione del crimine - Utilizzo di tecnologie avanzate per il rilevamento di localizzatori GPS - Esperienza pluriennale nel settore TSCM e controspionaggio Titolare della Licenza Ministeriale ex Art. 28 T.U.L.P.S., rilasciata dalla Prefettura di Roma, che autorizza la vendita e manutenzione di materiale per le Forze Armate e le Forze di Polizia. Certificato NATO NCAGE AL332 nel NATO Codification System, riconosciuto come fornitore ufficiale per le Amministrazioni della Difesa e gli Enti Governativi NATO. 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