La registrazione vocale fatta, tramite un telefono o con qualsiasi altro registratore audio, non ha bisogno nemmeno dell’autorizzazione del giudice o della polizia e può essere utilizzata in Tribunale.
L’interpretazione ormai molto condivisa dalla giurisprudenza, allineata con quanto deciso in passato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, è di ritenere che qualsiasi persona sia presente a una conversazione intrattenuta da terzi (anche soltanto come spettatore) possa registrare l'audio di nascosto senza chiedere il consenso. Chi discute insieme ad altre persone, infatti, è cosciente del rischio di essere registrato e, perciò, non può pretendere alcuna lesione dei propri diritti.
La Cassazione ricorda che le registrazioni vocali di colloqui tra presenti, fatte di propria iniziativa da uno dei presenti, non hanno bisogno del consenso del giudice per le indagini preliminari, perchè non rientrano nel concetto di intercettazione ambientali in senso tecnico. A differenza dalle intercettazioni ambientali – che sono quelle indagini, di solito fatte, con “cimici” e microspie, da parte della Polizia, tramite autorizzazione del giudice, al fine di ricercare i presupposti di un reato – la registrazione vocale immediata effettuata invece da una persona che è presente alla conversazione è una forma di autotutela da parte di quest’ultima, indispensabile per crearsi la documentazione da esibire in Tribunale, davanti al giudice. L’accesso a queste registrazioni vocali in processo non è sottoposto alle limitazioni e formalità classiche invece per le intercettazioni audio.
In breve, il file con la registrazione audio non è che una testimonianza fisica della conversazione orale avvenuta, che può quindi rappresentare una prova in sede giudiziaria.
La sentenza è stata emessa in merito ad un caso di estorsione: la prova del reato, in quanto molte volte compiuto alla presenza della sola vittima o di poche altre persone, può, in questo modo, essere raggiunta e portata in Tribunale.
Anche in recenti sentenze, la Corte di Cassazione ha rammentato che sia in caso di una conversazione che di una telefonata, non è possibile appellarsi neanche alla violazione delle disposizioni racchiuse nel Testo Unico Privacy. Diverso è invece il caso di una registrazione vocale di un colloquio fatta da un privato cittadino su consiglio della polizia giudiziaria e mediante microspie predisposte da quest’ultima. In questi casi siamo in presenza delle cosiddette intercettazioni ambientali che, perciò, hanno bisogno della autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.