Sanzione del Garante Privacy per Violazione della Privacy sul Lavoro

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Il Provvedimento del Garante Privacy

Videosorveglianza sul lavoro. Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente imposto una sanzione in seguito all’installazione non autorizzata di sistemi di videosorveglianza sul lavoro.

 

La violazione è riferita agli obblighi previsti dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Il provvedimento in questione [doc. web 9880398] è stato emesso il 2 marzo 2023.

Il Brand Sanzionato per la videosorveglianza sul lavoro

L’azienda sanzionata è un rinomato brand di abbigliamento, ritenuto responsabile di aver installato e utilizzato dispositivi di videosorveglianza con telecamere spia in vari punti vendita senza avere stipulato un accordo con le rappresentanze sindacali, né aver ottenuto una autorizzazione specifica da parte dell’Ispettorato del lavoro, così come richiesto dall’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970, noto come “Statuto dei Lavoratori”.

 

Le Condizioni per l’Installazione di Videosorveglianza sul lavoro

Il Garante ha sottolineato l’importanza del rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, che permette l’installazione di dispositivi di videosorveglianza sul lavoro solo se da questi deriva una “possibilità di controllo a distanza” dell’attività dei dipendenti. Questi dispositivi possono essere utilizzati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per garantire la sicurezza sul lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale.

L’Importanza del Consenso Sindacale

Per il Garante, il consenso delle rappresentanze sindacali non è una mera formalità. Al contrario, è una condizione indispensabile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza in quanto protegge gli interessi collettivi e superindividuali. In mancanza dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, gli interessi collettivi sono considerati lesi.

Il Ruolo del GDPR

La mancanza di un accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, oltre a rappresentare una violazione dello Statuto dei Lavoratori, costituisce anche una violazione del principio di liceità del trattamento dei dati personali come stabilito dal GDPR (Regolamento UE 679/2016) e dal Codice Privacy italiano (D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018).

Le Diverse Competenze di Ispettorato del Lavoro e Garante Privacy

Il Garante ha sottolineato che gli ambiti di competenza dello Statuto dei Lavoratori e della protezione dei dati personali, pur essendo collegati, rimangono distinti. Da un lato, lo Statuto dei Lavoratori prevede il coinvolgimento dell’Ispettorato del Lavoro per quanto riguarda l’autorizzazione all’installazione di dispositivi di videosorveglianza. Dall’altro lato, il Codice Privacy affida al Garante la responsabilità di verificare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali nei rapporti di lavoro.

La Dignità dei Lavoratori sulla videosorveglianza sul lavoro e le Norme Privacy

Il datore di lavoro, attraverso la consultazione delle rappresentanze sindacali o dell’Ispettorato del lavoro, può valutare l’effetto potenziale di strumenti tecnologici come i sistemi di videosorveglianza sulla dignità dei lavoratori. Questo processo assicura che la tecnologia non sia usata per un controllo a distanza invasivo dei lavoratori e che risponda alle esigenze tecniche, produttive o di sicurezza.

Se non si ottiene l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, si rischia non solo di violare l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche il principio di liceità del trattamento dei dati personali come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del GDPR.

La Riservatezza e la Dignità dei Lavoratori sulla Videosorveglianza sul lavoro

Le norme sopracitate stabiliscono che un trattamento di dati personali effettuato nel contesto del rapporto di lavoro, per essere considerato lecito, deve rispettare le norme specifiche che l’ordinamento nazionale considera necessarie alla “salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati”. Questo include il divieto di un controllo o monitoraggio invasivo dell’attività lavorativa.

La Sovrapposizione tra GDPR e Statuto dei Lavoratori

In questo contesto, il Garante ha precisato che le disposizioni del GDPR e del Codice Privacy si aggiungono, e non sostituiscono, a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori o dall’Ispettorato del lavoro. Gli ambiti di operatività delle due discipline, anche se interconnessi, rimangono distinti e autonomi.

Conclusione

Da un lato, l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori prevede l’obbligo dell’Ispettorato del Lavoro di rilasciare un’autorizzazione amministrativa per l’installazione di sistemi di videosorveglianza e altri strumenti di controllo a distanza. Dall’altro, l’articolo 114 del Codice Privacy assegna al Garante il compito di verificare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro, inclusa la disciplina sui controlli a distanza. Il rispetto di entrambe queste disposizioni è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso dei diritti dei lavoratori.

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Autore

  • Francesco Polimeni

    Esperto blogger nel settore della sicurezza e della sorveglianza. Condivide la sua vasta esperienza in questo campo, offrendo consigli, approfondimenti e aggiornamenti sulle ultime tecnologie e tendenze in materia di sicurezza e privacy. La sua expertise nel settore è rinforzata dalla sua lunga carriera e dalla profonda conoscenza delle tecniche di sorveglianza e contro sorveglianza.

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